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CIL – Comunicazione Inizio Lavori per Opere Temporanee

La Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) relativa alle opere contingenti e temporanee è lo strumento previsto dal D.P.R. 380/2001 per realizzare interventi edilizi provvisori, destinati a durare per un periodo limitato e ad essere rimossi al termine dell’esigenza che li ha motivati.
Si tratta di opere che non comportano una trasformazione stabile del territorio o dell’immobile, ma rispondono a necessità temporanee di carattere tecnico, logistico o di sicurezza.

Che cosa si intende per opere contingenti e temporanee?

Sono considerati “contingenti e temporanei” quegli interventi:

 - legati a un’esigenza specifica e limitata nel tempo (cantieri, eventi, situazioni emergenziali);

 - privi di carattere permanente;

 - destinati ad essere rimossi entro un termine definito;

 - che non producono effetti urbanistici o edilizi stabili.

Rientrano, ad esempio:

 - ponteggi e strutture provvisionali esterne non strettamente legate a un titolo edilizio principale;

 - baracche di cantiere, recinzioni temporanee e strutture accessorie;

 - coperture provvisorie di parti di edificio per protezione da eventi atmosferici;

 - strutture tecniche temporanee funzionali a lavorazioni o interventi specifici.

L’elemento chiave non è solo la “leggerezza” dell’opera, ma la temporaneità e la rimovibilità.

Durata massima delle opere temporanee

Le opere contingenti e temporanee devono essere:

 - chiaramente definite nella loro durata;

 - rimosse entro il termine dichiarato nella comunicazione.

Il mancato ripristino dello stato dei luoghi può comportare la perdita del carattere di temporaneità e l’inquadramento dell’opera come intervento edilizio ordinario, con relative conseguenze sanzionatorie e la necessità di un titolo abilitativo diverso (CILA, SCIA o Permesso di Costruire).

Quando è sufficiente la CIL per opere temporanee?

La comunicazione è generalmente sufficiente quando:

 - le opere non incidono in modo stabile sulla sagoma, volumetria, prospetti o destinazione d’uso dell’immobile;

 - non vengono realizzate fondazioni o strutture permanenti;

 - non si determina un aumento del carico urbanistico;

 - l’opera è funzionale a un’esigenza limitata (cantiere, messa in sicurezza, copertura provvisoria, ecc.).

Quando invece l’intervento, anche se apparentemente “leggero”, assume carattere durevole o comporta modifiche edilizie stabili, non si è più in ambito CIL.

Documentazione e contenuti della comunicazione

La CIL per opere temporanee, in genere, contiene:

 - dati del proprietario o avente titolo;

 - descrizione dell’opera temporanea e della sua funzione;

 - indicazione del periodo di permanenza e della data prevista di rimozione;

 - eventuali elaborati semplificati (schizzi, planimetrie, foto);

 - dati dell’impresa esecutrice;

 - adempimenti legati alla sicurezza in cantiere, se dovuti.

In alcuni Comuni la procedura avviene tramite portale telematico, in altri tramite protocollazione di modelli dedicati.

Rapporti con gli altri titoli edilizi

È importante distinguere:

 - CIL per opere temporanee, quando l’intervento è realmente provvisorio;

 - CILA/SCIA/Permesso di Costruire, quando l’opera, pur definita “provvisoria” nella pratica, ha in realtà carattere durevole o incide su parametri urbanistici.

In caso di dubbio, è sempre opportuno inquadrare correttamente l’intervento per evitare che una falsa “temporaneità” diventi oggetto di sanzioni o di ordine di demolizione.

Perché farsi seguire da un tecnico?

Anche per le opere provvisionali temporanee è utile affidarsi a un tecnico che:

 - verifichi il corretto inquadramento dell’intervento;

 - valuti se sia realmente sufficiente una CIL o serva un titolo diverso;

 - predisponga una descrizione chiara delle opere e dei tempi;

 - riduca il rischio di contestazioni o di riqualificazione dell’intervento da parte del Comune.

Una corretta gestione delle opere temporanee consente di lavorare in sicurezza, in regola e senza sorprese future.