La Manutenzione Ordinaria
Come definisce il D.P.R. n. 380 del 2011 all'art. 3 comma a) , le attività che è possibile eseguire in edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo (CIL, CILA, SCIA o PdC), sono la manutenzione ordinaria e tutti "gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".
La manutenzione ordinaria comprende tutte quelle opere sulle superfici interne ed esterne di un immobile, come pavimenti (sostituzione della pavimentazione), pareti (rivestimenti e pittura) e soffitti (controsoffitti e pittura); sono permesse le modeste modifiche degli impianti, ovvero sostituzione e spostamento dei sanitari e dei punti luce). Sono escluse le modifiche murarie, come la demolizione e ricostruzione delle tramezzature interne l'immobile.
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