SCAg – Segnalazione Certificata di Agibilità
La SCAg (Segnalazione Certificata di Agibilità) è il procedimento che attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità di un edificio o di una singola unità immobiliare.
Ha sostituito il vecchio “Certificato di Agibilità”, semplificando la procedura e attribuendo al tecnico abilitato la responsabilità di asseverare la sussistenza dei requisiti.
La SCAg non è un mero adempimento formale: è un documento fondamentale per la commerciabilità, la conformità edilizia, la locazione, l’abitabilità e la regolarità igienico–sanitaria dell’immobile.
Che cos’è la Segnalazione Certificata di Agibilità?
La SCAg è una autocertificazione tecnica asseverata, presentata al Comune dal professionista incaricato, che dichiara che l’immobile:
- è stato costruito o modificato in conformità ai titoli edilizi;
- rispetta le norme su sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico;
- ha impianti conformi e certificati;
- è idoneo alla permanenza delle persone.
A differenza del vecchio certificato, l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma è il professionista a certificarla sotto la propria responsabilità.
Quando è obbligatoria la SCAg?
La SCAg deve essere presentata:
- al termine di nuove costruzioni;
- dopo interventi di ristrutturazione pesante;
- dopo opere che incidono su sicurezza e igiene (strutture, impianti, disposizioni interne);
- in caso di frazionamenti, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso;
- quando la normativa richiede l’adeguamento a standard igienico-sanitari o accessibilità.
È richiesta anche per singole unità immobiliari, non solo per edifici interi.
Quali requisiti deve avere l’immobile?
La SCAg attesta che l’immobile rispetta i seguenti requisiti:
1. Sicurezza strutturale
- conformità del collaudo statico o certificato di idoneità;
- deposito e approvazione del progetto strutturale;
- rispetto delle NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni).
2. Sicurezza impiantistica
- conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008;
- dichiarazioni di conformità o rispondenza;
- corretta messa a terra, ventilazione e protezioni.
3. Igiene e salubrità
- rispetto del regolamento edilizio;
- altezze minime;
- aerazione e illuminazione naturali;
- requisiti igienico-sanitari per bagni, cucine e locali tecnici.
4. Efficienza energetica
- redazione dell’APE;
- rispetto della Legge 10;
- isolamento termico, ponti termici, rendimenti impianti.
5. Accessibilità
- verifica dei requisiti di superamento delle barriere architettoniche;
- conformità al D.M. 236/1989.
Tutti i requisiti devono essere documentati e asseverati dal tecnico.
Documentazione necessaria per la SCAg
Una pratica di agibilità deve contenere:
- segnalazione certificata firmata dal tecnico;
- copia del titolo edilizio e delle varianti;
- collaudo statico o certificato sostitutivo;
- dichiarazioni di conformità degli impianti (D.M. 37/2008);
- APE (Attestato di Prestazione Energetica);
- relazione tecnica Legge 10;
- documentazione fotografica;
- relazione asseverata su salubrità, igiene, risparmio energetico e sicurezza;
- certificati di prevenzione incendi (se richiesti);
- eventuali atti di collaudo per ascensori e montacarichi.
Il professionista assume responsabilità civili e penali per quanto dichiarato.
Tempistiche e procedimento
La SCAg si presenta tramite portale telematico del Comune.
Il procedimento è così strutturato:
1. Deposito della Segnalazione Certificata
I lavori devono essere ultimati e l’immobile pronto all’uso.
2. Agibilità immediata
Dal momento della presentazione, l’immobile è considerato agibile.
3. Controlli del Comune
L’amministrazione può effettuare verifiche entro 30 giorni.
In caso di irregolarità può richiedere integrazioni o adottare misure correttive.
La velocità del procedimento è uno dei principali vantaggi del sistema SCAg.
SCAg parziale
È possibile richiedere:
- agibilità parziale per singole unità immobiliari;
- agibilità per porzioni autonome dell’edificio;
- agibilità per lotti funzionali.
È utile quando l’intero edificio non è ancora ultimato, ma una parte è già utilizzabile in sicurezza.
SCAg e compravendite immobiliari
L’agibilità è elemento essenziale nella vendita di un immobile:
- aumenta il valore e la commerciabilità;
- è spesso richiesta da notai e banche;
- evita contestazioni da parte dell’acquirente;
- certifica la regolarità edilizia dell’unità immobiliare.
La mancanza di agibilità può comportare inadempimenti contrattuali e, in caso di contenzioso, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.
Perché è essenziale affidarsi a un professionista esperto?
La SCAg non è un semplice modulo:
è una asseverazione tecnica gravosa, che richiede competenza multidisciplinare:
- strutture;
- impianti;
- normativa igienico-sanitaria;
- sicurezza;
- antincendio;
- accessibilità;
- energetica.
Un errore può comportare:
- sanzioni;
- provvedimenti di sospensione;
- responsabilità legali;
- revoca dell’agibilità.
Un tecnico qualificato garantisce una gestione completa e sicura dell’intero processo.