SCAg – Segnalazione Certificata di Agibilità

La SCAg (Segnalazione Certificata di Agibilità) è il procedimento che attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e accessibilità di un edificio o di una singola unità immobiliare.
Ha sostituito il vecchio “Certificato di Agibilità”, semplificando la procedura e attribuendo al tecnico abilitato la responsabilità di asseverare la sussistenza dei requisiti.

La SCAg non è un mero adempimento formale: è un documento fondamentale per la commerciabilità, la conformità edilizia, la locazione, l’abitabilità e la regolarità igienico–sanitaria dell’immobile.

Che cos’è la Segnalazione Certificata di Agibilità?

La SCAg è una autocertificazione tecnica asseverata, presentata al Comune dal professionista incaricato, che dichiara che l’immobile:

 - è stato costruito o modificato in conformità ai titoli edilizi;

 - rispetta le norme su sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico;

 - ha impianti conformi e certificati;

 - è idoneo alla permanenza delle persone.

A differenza del vecchio certificato, l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma è il professionista a certificarla sotto la propria responsabilità.

Quando è obbligatoria la SCAg?

La SCAg deve essere presentata:

 - al termine di nuove costruzioni;

 - dopo interventi di ristrutturazione pesante;

 - dopo opere che incidono su sicurezza e igiene (strutture, impianti, disposizioni interne);

 - in caso di frazionamenti, ampliamenti, cambi di destinazione d’uso;

 - quando la normativa richiede l’adeguamento a standard igienico-sanitari o accessibilità.

È richiesta anche per singole unità immobiliari, non solo per edifici interi.

Quali requisiti deve avere l’immobile?

La SCAg attesta che l’immobile rispetta i seguenti requisiti:

1. Sicurezza strutturale

 - conformità del collaudo statico o certificato di idoneità;

 - deposito e approvazione del progetto strutturale;

 - rispetto delle NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni).

2. Sicurezza impiantistica

 - conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008;

 - dichiarazioni di conformità o rispondenza;

 - corretta messa a terra, ventilazione e protezioni.

3. Igiene e salubrità

 - rispetto del regolamento edilizio;

 - altezze minime;

 - aerazione e illuminazione naturali;

 - requisiti igienico-sanitari per bagni, cucine e locali tecnici.

4. Efficienza energetica

 - redazione dell’APE;

 - rispetto della Legge 10;

 - isolamento termico, ponti termici, rendimenti impianti.

5. Accessibilità

 - verifica dei requisiti di superamento delle barriere architettoniche;

 - conformità al D.M. 236/1989.

Tutti i requisiti devono essere documentati e asseverati dal tecnico.

Documentazione necessaria per la SCAg

Una pratica di agibilità deve contenere:

 - segnalazione certificata firmata dal tecnico;

 - copia del titolo edilizio e delle varianti;

 - collaudo statico o certificato sostitutivo;

 - dichiarazioni di conformità degli impianti (D.M. 37/2008);

 - APE (Attestato di Prestazione Energetica);

 - relazione tecnica Legge 10;

 - documentazione fotografica;

 - relazione asseverata su salubrità, igiene, risparmio energetico e sicurezza;

 - certificati di prevenzione incendi (se richiesti);

 - eventuali atti di collaudo per ascensori e montacarichi.

Il professionista assume responsabilità civili e penali per quanto dichiarato.

Tempistiche e procedimento

La SCAg si presenta tramite portale telematico del Comune.
Il procedimento è così strutturato:

1. Deposito della Segnalazione Certificata
I lavori devono essere ultimati e l’immobile pronto all’uso.

2. Agibilità immediata
Dal momento della presentazione, l’immobile è considerato agibile.

3. Controlli del Comune
L’amministrazione può effettuare verifiche entro 30 giorni.
In caso di irregolarità può richiedere integrazioni o adottare misure correttive.

La velocità del procedimento è uno dei principali vantaggi del sistema SCAg.

SCAg parziale

È possibile richiedere:

 - agibilità parziale per singole unità immobiliari;

 - agibilità per porzioni autonome dell’edificio;

 - agibilità per lotti funzionali.

È utile quando l’intero edificio non è ancora ultimato, ma una parte è già utilizzabile in sicurezza.

SCAg e compravendite immobiliari

L’agibilità è elemento essenziale nella vendita di un immobile:

 - aumenta il valore e la commerciabilità;

 - è spesso richiesta da notai e banche;

 - evita contestazioni da parte dell’acquirente;

 - certifica la regolarità edilizia dell’unità immobiliare.

La mancanza di agibilità può comportare inadempimenti contrattuali e, in caso di contenzioso, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Perché è essenziale affidarsi a un professionista esperto?

La SCAg non è un semplice modulo:
è una asseverazione tecnica gravosa, che richiede competenza multidisciplinare:

 - strutture;

 - impianti;

 - normativa igienico-sanitaria;

 - sicurezza;

 - antincendio;

 - accessibilità;

 - energetica.

Un errore può comportare:

 - sanzioni;

 - provvedimenti di sospensione;

 - responsabilità legali;

 - revoca dell’agibilità.

Un tecnico qualificato garantisce una gestione completa e sicura dell’intero processo.